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E’ stata siglata la convenzione tra
l’azienda elettrica e la F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee) per l’utilizzo dei bacini idroelettrici.
Roma, 26
settembre 2005 –
Enel e la F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacquee) hanno siglato un accordo per l’utilizzazione dei bacini
artificiali di tutta Italia per le attività di pesca sportiva.
All’interno dei bacini di Enel potranno
quindi essere organizzate manifestazioni sportive e agonistiche legate
alla pesca promosse dalla F.I.P.S.A.S., allenamenti individuali e
collettivi e iniziative promozionali.
Questa convenzione rientra nelle attività di
un’azienda come Enel, fortemente radicata nel territorio, di
valorizzazione delle aree vicine ai propri impianti, attraverso il
programma Natura e Territorio. Una serie di progetti realizzati con enti
e comunità locali, associazioni ambientaliste, federazioni sportive,
aziende di turismo, permette di trasformare i luoghi di produzione di
energia elettrica in luoghi di festa e di aggregazione, come proprio nel
caso dei bacini artificiali.
La Federazione collaborerà con Enel sotto
l’aspetto della sicurezza nelle aree attigue ai bacini, ai fini della
pesca sportiva, integrando le segnaletiche esistenti che stabiliscono
gli accessi e indicano le distanze di sicurezza per gli impianti, e
mettendo a disposizione le proprie guardie giurate e gli ispettori per
far rispettare le norme.
Enel si avvarrà dell’aiuto della
F.I.P.S.A.S. anche per le operazioni di svaso dei bacini per
salvaguardare il patrimonio ittico, cercando insieme alla Federazione
gli interventi e le soluzioni più idonee.
Ogni anno Enel apre anche le proprie
centrali al pubblico: gli impianti, visitati da migliaia di persone,
ospitano mostre, concerti, giochi, letture, itinerari didattici e
attività sportive; una occasione questa per far conoscere il patrimonio
umano, storico e tecnologico presente negli spazi industriali. |
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Regolamento
di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle
risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come
modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1; 3 24.8.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35.
Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Visti gli articoli 5, comma 3, 15 comma 1 lett. d) e 21 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e
regolamentazione della pesca nelle acque interne) che rimandano la
disciplina delle procedure al regolamento di attuazione;
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 10 del 04 luglio 2005 con
la quale è stato approvato lo schema di regolamento in oggetto, previa
acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della
Programmazione, del tavolo di concertazione in agricoltura, delle
competenti strutture di cui all’art. 29 della legge regionale 44/2003,
nonché dell’intesa raggiunta al tavolo di concertazione Giunta regionale
- Enti Locali;
Visto il parere della II^ Commissione consiliare espresso nella seduta
del 21 luglio 2005;
Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel
parere della II^ Commissione consiliare;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella
seduta del 19 luglio 2005;
Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel
parere del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 08 agosto 2005
che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della
pesca nelle acque interne);
EMANA
il seguente Regolamento:
Art.
1 - Oggetto
-
Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della
pesca nelle acque interne), disciplina quanto previsto dalla citata
legge ai seguenti articoli:
-
5, comma 3;
-
15, comma 1, lettera d);
-
21.
2. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale,
disciplinata dal Piano regionale, di cui all’articolo 8 della l. r.
7/2005, e dai piani provinciali di cui all’articolo 9 della medesima.
Art.
2 - Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica
-
Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell’articolo 10 della
l.r. 7/2005 è consentito:
-
l’uso di una sola canna munita di un solo amo;
-
l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;
-
l’uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre
ami.
-
Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l’uso come
esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata
altresì la detenzione sul luogo di pesca.
-
Nelle acque classificate a ciprinidi ai
sensi dell’articolo 10 della l.r. 7/2005, è consentito:
-
l’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma
1;
-
l’uso di un numero di canne fino a tre,
collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna
fino a due ami, semplici o multipli;
-
l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di
manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato
non inferiore a 1 centimetro.
-
Nelle acque a ciprinidi è vietato l’uso della bilancia a scorrere.
L’uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo
idrico non raggiunga i 6 metri.
-
Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o
artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle
acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l’uso della tirlindana,
munita di non più di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia
con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non
inferiore a 1 centimetro.
-
Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o
latterino, nella bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale di
lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I
periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano
provinciale e nel corso di un anno non possono superare la durata
complessiva di sei mesi.
-
E’ vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non
elencato nel presente articolo.
Art.
3 - Posto di pesca
-
Il posto di pesca spetta al primo occupante.
-
Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si
collochi a una distanza minima di 15 metri. Tale distanza è
raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca da natante di
cui all’articolo 4.
-
Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a
non essere soggetto a turbative da partedi terzi, finché non abbia
ultimato le relative operazioni.
Art.
4 - Pesca da natante
-
Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura
galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al
trasporto di più di una persona.
-
In mancanza dell’individuazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera p) della l.r. 7/2005, dei corpi idrici o i tratti di essi in
cui è consentita la pesca da natante, essa è vietata nelle acque
fluviali classificate a salmonidi.
Art.
5 - Periodi di pesca
-
La pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a un’ora
dopo il tramonto.
-
L’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in
specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non
è soggetta a limitazioni di orario.
-
Sono consentite senza limiti di tempo,
fuorché nelle acque a salmonidi:
-
la pesca con la mazzacchera;
-
la pesca con la canna all’anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai
gamberi;
-
la pratica del carp - fishing, nei corpi idrici
individuati dalle province.
-
Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da
quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.
Art.
6 - Limiti di cattura
-
Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti
all’allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal
comma 2.
-
I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure
minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi idrici
siano sottoposti a forme di gestione convenzionata.
-
E’ vietata la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone,
del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono.
-
Per le specie non indicate nell’allegato A si applicano i divieti
previsti dalle leggi nazionali.
-
Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e
reimmesso in acqua.
Art.
7 - Ulteriori limitazioni e divieti
-
È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri
da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate
naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei
corsi d’acqua.
-
Sono altresì vietate le seguenti attività:
-
la pesca con le mani;
-
la pesca subacquea;
-
l’uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
-
la pesca mediante prosciugamento;
-
la pesca con materiale esplodente;
-
la pesca con la corrente elettrica;
-
la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero
con sostanze che li contengano;
-
la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere
la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari
storditi o uccisi;
-
la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
-
È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o
quant’altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di
altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.
-
È vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico
vivo sprovvisto di certificazione sanitaria.
Art.
8 - Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente
-
Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso
di fauna ittica viva in violazione alle disposizioni della l.r. 7/2005
e del presente regolamento è tenuto a reimmetterlo in acqua.
Art.
9 - Tabelle di segnalazione
-
Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30
centimetri con scritta nera su fondo giallo.
-
Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali,
tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il
perimetro dell’area interessata, ad un’altezza che ne consenta la
visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.
-
Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi,
almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.
-
Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di
conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici.
Art.
10 - Zone a regolamento specifico
-
Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della
promozione dei valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché
del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti.
-
Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni.
-
La gestione delle zone a regolamento specifico avviene mediante
convenzione, sulla base di un piano adottato dalla provincia, che
individua gli scopi specifici perseguiti con l’istituzione della zona,
i relativi stanziamenti, e i criteri per l’affidamento della gestione.
-
Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati:
-
il numero massimo ammissibile di pescatori;
-
le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i
richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a);
-
le forme di controllo e vigilanza;
-
il regolamento di pesca;
-
le modalità per l’eventuale cessazione anticipata della convenzione.
-
Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni
di pesca e gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al comma 2
può prevedere limitate deroghe, compatibilmente con il perseguimento
delle finalità di cui al comma 1.
-
Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle,
realizzate in conformità all’articolo 9, recanti la scritta "Zona a
regolamento specifico – pesca consentita agli autorizzati".
-
Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla
convenzione il rilascio del pescato o l’adozione di accorgimenti per
la tutela dell’integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca possono
essere ampliati rispetto a quelli previsti dall’articolo 5 o dai piani
provinciali.
Art.
11 - Zone di frega
-
Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l’esercizio della
pesca possono essere istituite zone di frega, limitatamente al periodo
di riproduzione della fauna ittica.
-
I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle, in
conformità all’articolo 9, recanti la scritta "Zona di frega, divieto
di pesca dal..... al .....".
-
Nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono
vietati atti di sommovimento del fondo.
Art.
12 - Zone di protezione
-
Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti
locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone
di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio
biologico dei corpi idrici.
-
Le zone di protezione sono istituite prioritariamente in ambienti
carenti di risorse ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo
sviluppo e l’ambientamento di soggetti eventualmente immessi.
-
Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o
parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie,
taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere
effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
-
La gestione delle zone di protezione avviene mediante convenzione con
soggetti pubblici o privati, singoli o associati, in cui siano
definiti mezzi e modalità della gestione medesima.
-
La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento
degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni.
-
Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità
all’articolo 9, recanti la scritta "Zona di protezione", e
l’indicazione della tipologia di protezione esercitata.
Art.
13 - Campi di gara
-
Le province istituiscono campi di gara su richiesta delle associazioni
dei pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale.
-
I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per
specifiche condizioni ambientali.
-
L’atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di
sei anni, è rinnovabile, e detta:
-
le misure di salvaguardia ambientale;
-
i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;
-
la destinazione del pescato e le eventuali immissioni.
-
I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta "campo
di gara" in conformità all’articolo 9.
-
I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello
svolgimento delle prove, sino al termine delle stesse.
-
Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in
cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l’indicazione del campo di
gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova
agonistica.
Art.
14 - Gare di pesca
-
Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei
campi di cui all’articolo 13.
-
Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura.
-
Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento
particolare, quando l’azione di pesca non risulti pregiudizievole per
la fauna ittica in genere e l’ambiente, l’atto di cui all’articolo 13,
comma 3, può prevedere deroghe alle disposizioni in materia di orario
di pesca.
-
Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti
nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare,
richiedere alla provincia di delimitare temporaneamente tratti di
sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.
-
Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche
pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza
di pesca di tipo D di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d) della
l.r. 7/2005. A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione
sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli
interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro
per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della
manifestazione.
-
L’elenco di cui al comma 5, corredato dei dati anagrafici degli
interessati, è compilato prima dell’inizio della manifestazione,
sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione della gara, e tenuto
a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 7/2005.
-
Gli organizzatori delle gare danno notizia alla provincia
territorialmente interessata delle partecipazioni di cui al comma 5,
accertano l’avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi
provvedono.
Art.
15 - Prelievi a fini di studio
-
Le province disciplinano l’autorizzazione all’effettuazione di
prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi
vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la
cattura e con mezzi proibiti.
-
Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a fini di
tutela in condizioni di emergenza.
-
I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno
comunicazione alla provincia, indicando tempi, luoghi, modi, specie di
fauna ittica, quantità.
Art.
16 - Azione unitaria delle associazioni di pescatori
-
Le province, nell’esercizio delle loro competenze nelle materie
disciplinate dal presente regolamento, possono avvalersi di
associazioni di pescatori che agiscano unitariamente.
-
Ai fini del presente regolamento per azione unitaria si intende la
partecipazione di almeno tre associazioni di pescatori riconosciute a
livello regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta degli
iscritti a tali associazioni.
Art.
17 - Applicazione del regolamento regionale
-
Le disposizioni del presente regolamento relative di cui agli articoli
5, 10, commi 3 4 e 7, 12, comma 4, si applicano fino a che le province
non abbiano diversamente disposto.
Art.
18 - Abrogazione
-
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate, ai sensi dell’articolo 24 della l. r. 7/2005, le seguenti
leggi:
-
legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e
regolamentazione della pesca dilettantistica);
-
lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 23
gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);
-
legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche alla L.R. n. 25/1984
"Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca
dilettantistica");
-
legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica dell’articolo 19 della
L.R. n. 25/1984, già modificata dalla L.R. n. 63/1989);
-
articolo 12-bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 26
(Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca.
Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari.
Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66);
-
legge regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela della fauna ittica e
regolamentazione della pesca dilettantistica "legge regionale 24
aprile 1984, n. 25" Modifiche ed integrazioni);
-
legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche all’articolo 19 della
legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna
ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
-
lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 21
dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2002).
ALLEGATO A
Limiti di cattura
(articolo 6)
-
1.
Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:
-
salmonidi 6 capi
-
persico trota 6 capi
-
persico reale 5 capi
-
luccio 5 capi
-
orata 5 capi
-
spigola 5 capi
-
ombrina 5 capi
-
cheppia 3 capi
-
È
vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi
lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso
fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco
riportati :
-
salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di
ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
-
luccio centimetri 40; dal 1 gennaio al 1 aprile;
-
tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno;
-
carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
-
persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
-
persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
-
anguilla centimetri 30;
-
barbo centimetri 18;
-
storione centimetri 60;
-
cefalo o muggine centimetri 20;
-
passera o rombo centimetri 25;
-
spigola centimetri 30;
-
cheppia o alosa dal 1 maggio al 30 giugno;
-
orata ombrina centimetri 25.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Toscana.
Il Presidente
MARTINI
Firenze, 22 agosto 2005
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